WhistleBlowing
Il D.Lgs. 24/2023 (decreto whistleblowing) disciplina lo strumento delle segnalazioni, dando attuazione alla direttiva UE 1937/2019.
Il decreto whistleblowing prevede la possibilità di presentare segnalazioni di violazioni di legge dell’Unione Europea e nazionale, utilizzando i canali interni predisposti dalla S.I.M.I. S.R.L., assicurando la tutela delle persone segnalanti e degli altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nella segnalazione.
Possono presentare segnalazioni:
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. q) n. 1 del decreto whistleblowing, nel contesto della S.I.M.I., le segnalazioni pervenute, gestite internamente, devono riguardare violazioni di legge europea e/o nazionale di recepimento di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo con la Società.
Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che riguardanoesclusivamente i suoi rapporti individuali di lavoro o i suoi rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed essere il più possibilecircostanziate e dettagliate, non potendo basarsi su notizie palesemente prive di fondamento, su informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili o di voci di corridoio, né possono consistere in informazioni già di dominio pubblico.
Per dare attuazione alle previsioni del decreto whistleblowing, S.I.M.I. adotta e rende disponibili i seguenti canali interni di segnalazione:
Per offrire più elevati standard di riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, è preferibile che la persona segnalante utilizzi un indirizzo mail non aziendale o comunque non riconducibile al segnalante medesimo, utilizzabile per eventuali scambi diretti di informazione con il gestore.
Nel caso della segnalazione cartacea presentata mediante cassetta postale o raccomandata a.r., di cui ai punti 2 e 3 che precedono, dovrà essere cura del segnalante utilizzare una doppia busta sigillata, in cui riportare, sulla busta esterna, la dicitura “Riservata al gestore delle segnalazioni whistleblowing” e in un’altra busta interna, anch’essa sigillata, il contenuto della segnalazione e l’indicazione delle proprie generalità (nome e cognome, recapiti e-mail e telefonico e copia della propria carta di identità).
È possibile inoltre richiedere, tramite uno dei canali sopra indicati, un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni al fine di presentare la propria segnalazione in forma orale.
Se la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore delle segnalazioni, essa viene documentata mediante verbale, previo consenso del segnalante, così come previsto dal decreto whistleblowing.
Indipendentemente dal canale interno di segnalazione prescelto, il segnalante dovrà indicare le sue generalità ai fini della presentazione e gestione della segnalazione.
Non sono, infatti, ammesse segnalazioni in forma anonima: se presentate, esse saranno archiviate.
La società ha adottato una procedura dedicata alla gestione delle segnalazioniwhistleblowing e fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali connessi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni mediante l’informativa privacy resa agli Interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
S.I.M.I. attua le iniziative opportune per aggiornare il suo sistema aziendale della privacyalla luce delle previsioni del decreto whistleblowing in materia di trattamento dei dati personali.
Per informazioni più dettagliate sul modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni adottato e in generale sulla regolamentazione delle segnalazioni di whistleblowing si rinviaalla procedura whistleblowing di S.I.M.I. qui pubblicata e si invita a prendere visione anche dell’informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR per ogni dettaglio relativo alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali necessari per la gestione delle segnalazioni whistleblowing.
WhistleBlowing
Il D.Lgs. 24/2023 (decreto whistleblowing) disciplina lo strumento delle segnalazioni, dando attuazione alla direttiva UE 1937/2019.
Il decreto whistleblowing prevede la possibilità di presentare segnalazioni di violazioni di legge dell’Unione Europea e nazionale, utilizzando i canali interni predisposti dalla S.I.M.I. S.R.L., assicurando la tutela delle persone segnalanti e degli altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nella segnalazione.
Possono presentare segnalazioni:
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. q) n. 1 del decreto whistleblowing, nel contesto della S.I.M.I., le segnalazioni pervenute, gestite internamente, devono riguardare violazioni di legge europea e/o nazionale di recepimento di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo con la Società.
Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che riguardanoesclusivamente i suoi rapporti individuali di lavoro o i suoi rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed essere il più possibilecircostanziate e dettagliate, non potendo basarsi su notizie palesemente prive di fondamento, su informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili o di voci di corridoio, né possono consistere in informazioni già di dominio pubblico.
Per dare attuazione alle previsioni del decreto whistleblowing, S.I.M.I. adotta e rende disponibili i seguenti canali interni di segnalazione:
Per offrire più elevati standard di riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, è preferibile che la persona segnalante utilizzi un indirizzo mail non aziendale o comunque non riconducibile al segnalante medesimo, utilizzabile per eventuali scambi diretti di informazione con il gestore.
Nel caso della segnalazione cartacea presentata mediante cassetta postale o raccomandata a.r., di cui ai punti 2 e 3 che precedono, dovrà essere cura del segnalante utilizzare una doppia busta sigillata, in cui riportare, sulla busta esterna, la dicitura “Riservata al gestore delle segnalazioni whistleblowing” e in un’altra busta interna, anch’essa sigillata, il contenuto della segnalazione e l’indicazione delle proprie generalità (nome e cognome, recapiti e-mail e telefonico e copia della propria carta di identità).
È possibile inoltre richiedere, tramite uno dei canali sopra indicati, un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni al fine di presentare la propria segnalazione in forma orale.
Se la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore delle segnalazioni, essa viene documentata mediante verbale, previo consenso del segnalante, così come previsto dal decreto whistleblowing.
Indipendentemente dal canale interno di segnalazione prescelto, il segnalante dovrà indicare le sue generalità ai fini della presentazione e gestione della segnalazione.
Non sono, infatti, ammesse segnalazioni in forma anonima: se presentate, esse saranno archiviate.
La società ha adottato una procedura dedicata alla gestione delle segnalazioniwhistleblowing e fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali connessi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni mediante l’informativa privacy resa agli Interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
S.I.M.I. attua le iniziative opportune per aggiornare il suo sistema aziendale della privacyalla luce delle previsioni del decreto whistleblowing in materia di trattamento dei dati personali.
Per informazioni più dettagliate sul modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni adottato e in generale sulla regolamentazione delle segnalazioni di whistleblowing si rinviaalla procedura whistleblowing di S.I.M.I. qui pubblicata e si invita a prendere visione anche dell’informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR per ogni dettaglio relativo alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali necessari per la gestione delle segnalazioni whistleblowing.
WhistleBlowing
Il D.Lgs. 24/2023 (decreto whistleblowing) disciplina lo strumento delle segnalazioni, dando attuazione alla direttiva UE 1937/2019.
Il decreto whistleblowing prevede la possibilità di presentare segnalazioni di violazioni di legge dell’Unione Europea e nazionale, utilizzando i canali interni predisposti dalla S.I.M.I. S.R.L., assicurando la tutela delle persone segnalanti e degli altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nella segnalazione.
Possono presentare segnalazioni:
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. q) n. 1 del decreto whistleblowing, nel contesto della S.I.M.I., le segnalazioni pervenute, gestite internamente, devono riguardare violazioni di legge europea e/o nazionale di recepimento di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo con la Società.
Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che riguardanoesclusivamente i suoi rapporti individuali di lavoro o i suoi rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed essere il più possibilecircostanziate e dettagliate, non potendo basarsi su notizie palesemente prive di fondamento, su informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili o di voci di corridoio, né possono consistere in informazioni già di dominio pubblico.
Per dare attuazione alle previsioni del decreto whistleblowing, S.I.M.I. adotta e rende disponibili i seguenti canali interni di segnalazione:
Per offrire più elevati standard di riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, è preferibile che la persona segnalante utilizzi un indirizzo mail non aziendale o comunque non riconducibile al segnalante medesimo, utilizzabile per eventuali scambi diretti di informazione con il gestore.
Nel caso della segnalazione cartacea presentata mediante cassetta postale o raccomandata a.r., di cui ai punti 2 e 3 che precedono, dovrà essere cura del segnalante utilizzare una doppia busta sigillata, in cui riportare, sulla busta esterna, la dicitura “Riservata al gestore delle segnalazioni whistleblowing” e in un’altra busta interna, anch’essa sigillata, il contenuto della segnalazione e l’indicazione delle proprie generalità (nome e cognome, recapiti e-mail e telefonico e copia della propria carta di identità).
È possibile inoltre richiedere, tramite uno dei canali sopra indicati, un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni al fine di presentare la propria segnalazione in forma orale.
Se la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore delle segnalazioni, essa viene documentata mediante verbale, previo consenso del segnalante, così come previsto dal decreto whistleblowing.
Indipendentemente dal canale interno di segnalazione prescelto, il segnalante dovrà indicare le sue generalità ai fini della presentazione e gestione della segnalazione.
Non sono, infatti, ammesse segnalazioni in forma anonima: se presentate, esse saranno archiviate.
La società ha adottato una procedura dedicata alla gestione delle segnalazioniwhistleblowing e fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali connessi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni mediante l’informativa privacy resa agli Interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
S.I.M.I. attua le iniziative opportune per aggiornare il suo sistema aziendale della privacyalla luce delle previsioni del decreto whistleblowing in materia di trattamento dei dati personali.
Per informazioni più dettagliate sul modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni adottato e in generale sulla regolamentazione delle segnalazioni di whistleblowing si rinviaalla procedura whistleblowing di S.I.M.I. qui pubblicata e si invita a prendere visione anche dell’informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR per ogni dettaglio relativo alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali necessari per la gestione delle segnalazioni whistleblowing.